Noleggio con Conducente / Taxi - Licenza o Autorizzazione
Scheda del servizio
efinizione
L'art. 84, c. 1, D.Lgs. 285/92, stabilisce che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è disciplinato dal D.P.R. 481/01 " Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente".
Requisiti per l'esercizio dell'attività
- Requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S.
- Disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività, pubblica o privata (sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero, private quelle ad ingresso limitato).
Modalità di presentazione
Il D.P.R. 481/01 ha stabilito che l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è soggetta a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'art. 19 L. 241/90 al Comune nel cui territorio si trova la sede legale dell'impresa e nei Comuni ove si trovano le diverse articolazioni commerciali dell'attività.
Entro 5 giorni dal ricevimento, il Comune trasmette copia della denuncia di inizio dell'attività al Prefetto. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il Prefetto può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza, e, in ogni caso, anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
La carta di circolazione dei veicoli da adibire a noleggio senza conducente è rilasciata sulla base della suddetta dichiarazione.
L'art. 84, c. 1, D.Lgs. 285/92, stabilisce che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è disciplinato dal D.P.R. 481/01 " Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente".
Requisiti per l'esercizio dell'attività
- Requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S.
- Disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività, pubblica o privata (sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero, private quelle ad ingresso limitato).
Modalità di presentazione
Il D.P.R. 481/01 ha stabilito che l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è soggetta a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'art. 19 L. 241/90 al Comune nel cui territorio si trova la sede legale dell'impresa e nei Comuni ove si trovano le diverse articolazioni commerciali dell'attività.
Entro 5 giorni dal ricevimento, il Comune trasmette copia della denuncia di inizio dell'attività al Prefetto. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il Prefetto può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza, e, in ogni caso, anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
La carta di circolazione dei veicoli da adibire a noleggio senza conducente è rilasciata sulla base della suddetta dichiarazione.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Punto di accesso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale |
Indirizzo | Piazza Matteotti n.6 |
Telefono |
0324.36101 |
Fax |
0324.36208 |
Modulistica
- D.I.A. noleggio veicoli[.pdf 59,68 Kb - 15/09/2011]
- S.C.I.A. per subingresso[.pdf 610,52 Kb - 15/09/2011]
- S.C.I.A. per cessazione attività[.pdf 58,67 Kb - 15/09/2011]
Ultimo aggiornamento pagina: 15/09/2011 17:17:10